Parlare di industria 4.0 è semplice, ma come poterla implementare con successo?
Una delle mancanze più comuni nelle aziende che in questi anni io e i miei colleghi abbiamo visitato è la gestione del dato “chimico”, cioè tutte quelle informazioni derivanti e desumibili per esempio (ma non solo) dalle schede dati di sicurezza.
Le aziende cosiddette formulatrici, per esempio, sono tra quelle che forse stanno più attente a tale gestione in quanto parte fondamentale della loro quotidianità sta nel redigere le proprie schede di sicurezza (SDS). Partire dai dati ricevuti dai propri fornitori per elaborare a propria volta le schede dati di sicurezza è un processo previsto dal regolamento REACH e applicato sistematicamente da queste aziende che conoscono bene le conseguenze di una cattiva gestione del “dato chimico”. Una classificazione di pericolo non esatta, un valore limite mancante, una sostanza proibita non identificata può portare a conseguenze molto gravi per l’azienda che poi diffonde tramite la propria scheda dati di sicurezza questo dato. Oggi, forse, è ancora una criticità anche in questo comparto la poca attenzione che si pone nel valutare la scheda dati di sicurezza del proprio fornitore. I formulatori sicuramente hanno nel tempo appreso e sviluppato una buona conoscenza nell’elaborare la propria SDS ma troppo facilmente si affidano ai dati del proprio fornitore. Oggi più che mai risulta abbastanza semplice verificare l’esattezza dei dati del proprio fornitore attraverso il confronto con i dati presenti nella banca dati di ECHA (l’Agenzia Europea della Chimica – European Chemicals Agency). Questo controllo non ci darà certamente la garanzia dell’assoluta esattezza della scheda del nostro fornitore ma quantomeno può aiutarci a capire se le informazioni sugli ingredienti (nel caso di miscele) sono corrette e quindi non solo intervenire nella correzione del dato ma anche farsi un’idea dell’affidabilità del fornitore.
La valutazione del dato chimico e poi la successiva gestione NON è solamente un tema dell’azienda formulatrice. Anche altri tipi di imprese che utilizzano prodotti chimici, come ad esempio le metalmeccaniche, tessili, stampaggio plastiche, elettroniche, ecc., hanno lo stesso genere di problema: avere il dato corretto del prodotto chimico del proprio fornitore per poter adempiere non solo agli obblighi imposti dal D.Lgs 81/08 (Rischio chimico) o dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ma anche adempiere al Regolamento REACH per quanto concerne l’eventuale presenza di sostanze problematiche (Candidate list, restrizioni, autorizzazione) nei processi o nel prodotto/oggetto immesso sul mercato.
In questo mio articolo vorrei soffermarmi a parlare non tanto dell’importanza di ricevere dal proprio fornitore una scheda dati di sicurezza ma di come sia fondamentale valutare i dati in essa contenuti e gestirli correttamente all’interno della propria azienda.
A questo proposito vorrei ricordare che ci possono sono TRE livelli di verifica di una scheda dati di sicurezza di un fornitore:
- completezza,
- coerenza,
- correttezza.
Verificare la completezza significa valutare se ci sono tutti gli elementi ed i dati nel posto giusto esattamente come richiesto dal Regolamento 830/2015. Questo significa che devono essere compilate tutte le 16 sezioni e 48 sottosezione della scheda e l’eventuale presenza degli scenari di esposizione allegati alla scheda stessa. Se il dato in una sottosezione non c’è deve essere motivato perché non può essere riportato. Questo tipo di verifica, alquanto semplice da fare, permette già di avere indicazioni sull’affidabilità del proprio fornitore e quindi sulla bontà del dato che magari sto per utilizzare.
La coerenza richiede un po’ più di preparazione e, a mio avviso, consente una valutazione più profonda del fornitore. Coerenza significa che i dati nelle diverse sezioni della scheda devono avere senso non solo individualmente ma anche confrontati con le altre sezioni. A titolo di esempio, se in sezione 9 (informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali) viene riportato che il prodotto è allo stato solido non si può trovare che in sezione 6 (misure in caso di rilascio accidentale) venga trattato come se fosse un liquido. Oppure ancora. Se in sezione 15 (informazioni sulla regolamentazione) si dichiara che è stata fatta una valutazione della sicurezza chimica devo per forza trovare un allegato alla scheda contenente gli scenari di esposizione. Nella coerenza è anche importante vedere se la struttura ed i dati della scheda sono in linea con la data di elaborazione e quindi con la norma di riferimento di quel tempo.
La correttezza è il livello più alto di valutazione. Per una precisa valutazione si dovrebbe disporre, nel caso di miscele, dell’esatta composizione del prodotto (informazione molto difficile da recuperare perché spesso “coperta” da segreto industriale). Anche in assenza della composizione si può effettuare una buona valutazione della scheda andando a verificare e confrontare i dati delle sostanze chimiche riportate nella scheda stessa (si ricorda che in sezione 3 è obbligatorio riportare tutti gli ingredienti pericolosi per l’uomo o per l’ambiente) con i dati di banche dati che oggi si possono consultare anche liberamente in rete. Prima tra tutte quella dell’Agenzia europea della chimica (ECHA). Fatto questo, si può andare ad un livello ancora più alto di valutazione andando a verificare, sempre nel caso di miscele, la corretta applicazione delle regole di classificazione e di etichettatura. Avendo così verificato non solo se sono corretti i pericoli degli ingredienti, ma anche poi quelli dell’intera miscela si può passare a verificare anche le altre sezioni della scheda.
Tempo e conoscenza. Questi sono i due elementi indispensabili per poter applicare e sviluppare il processo di valutazione del dato chimico. Conoscere la materia non permette solo di effettuare una buona valutazione del dato del fornitore ma permette anche di muoversi da un tipo all’altro di valutazione (tra le tre viste poco sopra) al fine di ottimizzare i tempi e i relativi costi. Una volta che il dato è stato valutato dovrà essere gestito perché utile per adempiere a tutte le norme sia sociali che di prodotto alle quali l’azienda deve sottostare. Ricordo ancora una volta che il dato del fornitore non è utile solamente per chi deve elaborare una sua scheda dati di sicurezza ma deve essere usato anche per far fronte a molti altri obblighi come il REACH, la direttiva RoHS e altro. Se si hanno pochi prodotti chimici (5-10 schede dati di sicurezza) il tutto può essere gestito con un foglio excel o analogo foglio operativo. Quando le schede diventano di più (a volte anche qualche migliaio) si deve pensare a qualcosa di più sicuro e strutturato di un semplice foglio di lavoro. è proprio per questo che con il mio team abbiamo lavorato per alcuni anni con il nostro partner tecnologico (Every Software Solutions srl) per arrivare al sistema DCCom – Digital Chemical Compliance (www.dccom.it). Questo è un sistema evoluto e moderno su cloud che permette:
- la digitalizzazione in automatico dei dati essenziali della scheda dati di sicurezza in un sistema su cloud;
- un veloce processo di valutazione di completezza e coerenza dei dati;
- individuare e controllare sostanze particolarmente pericolose come ad esempio quelle in candidate list o in autorizzazione o in restrizione secondo il regolamento REACH.
La correttezza del dato ovviamente rimane a carico dell’esperto e del tecnico preparato. Sicuramente il poter contare su un sistema che lavora automaticamente in materia di digitalizzazione e confronto dei dati permette di ridurre di moltissimo i tempi e soprattutto abbassare l’errore umano che facilmente si genera quando si devono copiare grandi quantità di dati. Quando il dato è corretto e digitale possiamo fare tantissime cose. Non solo utilizzarlo per elaborare altri documenti ma anche poter fare utili ed interessanti estrazioni o query per ricercare particolari tipi di sostanze vuoi per la loro pericolosità vuoi per ragioni di ricerca e sviluppo.
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